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IMPRESA

EDILE





L’impresa edile Re.Novation opera in proprio e per conto terzi nel settore dell’edilizia, dal campo residenziale a quello industriale, passando per quello commerciale, fieristico e delle infrastrutture.




L’attività dell’impresa edile Re.Novation spazia dalla progettazione architettonica preliminare alla fase esecutiva, dalla direzione dei lavori al coordinamento della sicurezza, fino al collaudo delle opere, garantendo al proprio committente la piena riuscita del progetto, nel rispetto di tempistiche e costi concordati.

Figura illustrativa Re.Novation s.r.l.s.

Le principali attività di cui si occupa l’impresa edile Re.Novation, sita a Cologno Monzese (MI), riguardano le ristrutturazioni interne ed esterne, il recupero e la riqualificazione edilizia, le manutenzioni ordinarie e straordinarie ed il recupero dei sottotetti.





Ambito progettuale

Re.Novation pianifica ed esegue interventi “chiavi in mano” nei confronti di strutture abitative, socio-sanitarie, commerciali e professionali.


Ambito amministrativo

La società lombarda si occupa del raccoglimento e della compilazione delle pratiche edilizie obbligatorie, delle autorizzazioni sanitarie, del computo metrico, dell’accatastamento, del capitolato dei lavori e delle perizie tecnico-estimative.


Ambito cantieristico

Re.Novation gestisce la direzione dei lavori, la stesura dei piani di sicurezza e un accurato servizio di supporto alle imprese.











La

Ristrutturazione edilizia



La ristrutturazione edilizia è definita dal Testo Unico sull’Edilizia come un insieme di interventi volti a trasformare una struttura edilizia attraverso un sistema di opere che possono risultare in un edificio completamente o parzialmente diverso dal precedente.



Ristrutturazione, manutenzione e restauro non sono tre sinonimi, nonostante spesso vengano interscambiati tra di loro, ma si differenziano per alcuni particolari.


I lavori veri e propri di ristrutturazione edilizia sono quegli interventi volti a modificare un edificio esistente, attraverso il ripristino o l’eliminazione di alcuni elementi architettonici o attraverso l’inserimento di nuove parti e strutture.

Sono interventi di ristrutturazione, tra gli altri:


  • Demolizione
  • Trasformazione di superfici (sottotetti o scantinati)
  • Ampliamenti entro il 20%
  • Cambio destinazione d’uso
  • Frazionamento unità immobiliari



Se il cambio di destinazione d’uso di un immobile non è solo funzionale e, pertanto, comporta anche un intervento sulle strutture, è opportuno richiedere il Permesso di Costruire, anche conosciuto come Super DIA.


Se invece il cambio di destinazione d’uso è solo funzionale, si parla allora di mutamento funzionale della destinazione d’uso e necessita solo del documento che certifichi l’inizio delle attività, ovvero la SCIA.










Manutenzione:

ordinaria o straordinaria?


Le opere di manutenzione possono rientrare nella categoria dell’ordinaria amministrazione o essere catalogate come lavori straordinari.


Si considerano lavori ordinari tutti quegli interventi periodici volti a mantenere le prestazioni dell’immobile alte e l’edificio in buono stato.

Figura illustrativa Re.Novation s.r.l.s.





Sono opere di manutenzione ordinaria:

  • Sostituzione di pavimenti e impianti
  • Rifacimento bagno/cucina
  • Spostamento porte
  • Tinteggiatura




Rientrano invece nel campo della manutenzione straordinaria tutti quegli interventi più invasivi, che richiedono un maggiore dispendio di tempo e denaro, nonché una richiesta di Permesso a procedere.


Sono opere straordinarie, ad esempio, la sostituzione degli infissi esterni, l’adeguamento delle centrali termiche, la realizzazione di scale di sicurezza o il consolidamento delle fondamenta.


La manutenzione straordinaria è a metà strada tra un lavoro ordinario e una ristrutturazione vera e propria e introduce nel condominio almeno un elemento di novità.












Recupero sottotetti

a fini abitativi



Il sottotetto è un volume che sta al di sopra dell’ultimo piano di un immobile ed il suo recupero è possibile solo negli edifici destinati alla residenza per almeno il 25% della superficie lorda di pavimento complessiva (slp). In altri termini, i palazzi e gli immobili che hanno meno del 25% della slp destinata a scopi residenziali non costituiscono oggetto di recupero del sottotetto.



Il recupero dei sottotetti a scopo abitativo è consentito solo in caso di interventi edilizi che rispettino tutte le prescrizioni igienico-sanitarie sulle condizioni di abilità previste dai regolamenti in vigore.


In Lombardia, il recupero dei sottotetti e la trasformazione in zona abitabile (mansarda) sono regolamentati dalla legge regionale del 2005, che dichiara che “il recupero dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40, che è ridotta a 2,10 mt per i Comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare”.