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Marini Luca
Amministrazione - Consulenza fiscale/contabile
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AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE





L’amministrazione condominiale è la principale funzione svolta nello Studio di Luca Marini, attivo dal 2003 in questo settore.


Luca Marini, titolare dello Studio, vanta una profonda esperienza nel settore dell’amministrazione, e garantisce ai propri assistiti un servizio responsabile e a norma di legge.



Chi è l’amministratore di condominio?


L’amministratore di condominio è una figura professionale eclettica, con competenze in ambito di diritto, fiscali e tecnico-manageriali, tutte improntate a fornire agli stabili gestiti un servizio a 360°.


L’amministratore di uno stabile, secondo la norma italiana, rappresenta l’organo esecutivo del condominio.


Dal 2013 è stato introdotto l’obbligo della figura professionista, sostituendo il precedente metodo “fai-da-te” che aveva posto alcune problematiche di gestione. Da quel momento, quindi, il ruolo dell’amministratore è previsto dal Codice Civile e comporta responsabilità di natura civile e penale.




Attività dell’amministratore


L’amministratore di un condominio, in quanto responsabile, ha l’importante ruolo di garantire il quieto vivere all’interno dello stabile, di regolare i complicati rapporti tra i condomini, risolvere le eventuali controversie e assicurarsi che le normative imposte vengano rispettate da tutti.


Inoltre, l’amministratore condominiale ha l’obbligo di convocare l’assemblea per proporre eventuali interventi di manutenzione, fornire l’attestazione dei pagamenti avvenuti a chi lo richieda, conservare tutta la documentazione relativa al proprio operato e disciplinare l’uso delle parti comuni di uno stabile (scale, pianerottolo, terrazzo, giardino, etc).

L’assemblea di condominio


L’amministratore condominiale, prima di procedere con qualsiasi intervento allo stabile di sua competenza, ha il dovere di convocare l’assemblea dei condòmini per discuterne.


L’assemblea di condominio, secondo la normativa italiana, è l’organo deliberante in un condominio ed è disciplinata nel Codice Civile.


Tutti i condomini hanno il diritto di prenderne parte e l’assemblea non può prendere alcuna decisione nel caso in cui anche solo un soggetto non sia stato invitato a partecipare.


L’assemblea decide riguardo a: gestione delle parti comuni, manutenzione straordinaria, nomina e revoca dell’amministratore.











La nomina dell’amministratore


L’amministratore di condominio viene eletto dai condomini, che devono essere almeno otto, ed ha un mandato della durata di un anno.


Il secondo anno viene rinnovato automaticamente, salvo esplicita richiesta di revoca.


Al momento della nomina, l’amministratore deve obbligatoriamente specificare i propri dati anagrafici e il proprio compenso.


Qualora non si raggiunga una maggioranza, i condomini possono interpellare l’autorità giudiziaria e chiedere che provveda all’elezione di un amministratore.

Requisiti per essere eletto


Per essere eletto, l’amministratore di condominio deve avere alcuni requisiti fondamentali:


  • La fedina penale pulita
  • Il diploma di scuola superiore
  • Frequentare periodici corsi di formazione e aggiornamento
  • Possedere competenze (anche basilari) di diritto, fiscali e manageriali